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NORMATIVA IVA
IN AGRICOLTURA (D.P.R. 633/1972 e successive modifiche/integrazioni)
anno 2007/2008
L'articolo 34 regola in particolare il
" regime speciale" in agricoltura. Essendo l'apicoltura parte
integrante delle attività agricole citate dal c.c. art.2135, essa
soggiace, anche ai fini IVA e IRPEF, ai particolari regimi dettati
per questa. Essendo i prodotti dell'arnia (api, miele, cera,
polline, propoli...) inquadrati nella tabella A parte I del DPR
633/72, gli apicoltori erano soggetti a tre possibili regimi Iva
(dunque adempimenti ad essi legati): Speciale di Esonero,
Semplificato di Esonero, Ordinario. Qualora gli apicoltori non
rispettino il parametro dei 2/3 dei prodotti della Tabella A
parte I, passano al NON ESONERO.
La differenza tra il regime di esonero
e non esonero é che l'IVA calcolata in regime di esonero é data da (
IVA vendite-Iva vendite x % di compensazione), mentre nel regime di
non esonero ( IVA vendite-Iva acquisti )
-Speciale di esonero:
dal 2007 applicabile agli apicoltori con cifra d'affari, nell'anno
precedente, non superiore a 7000 Euro. I prodotti devono, per almeno
2/3 essere ricompresi nella Tabella A parte I. Questi
apicoltori devono solo conservare le fatture ricevute e non possono
emettere fattura (sarà il loro cliente, se imprenditore, ad
emetterla come autofattura). Alle cessioni dei prodotti della Tab. A
parte I si applicano le percentuali di compensazione che sono: per
il miele 9%, api 7,5%, idromele 4%. Inoltre non sono obbligati ad
emettere scontrino fiscale, per la vendita sul luogo di produzione o
altrove. Devono conservare e numerare le fatture di
acquisto/bollette doganali. Non é più richiesto trasmettere
annualmente per via telematicamente i corrispettivi
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=22162&giornale=22302
In Caso di supermanto dei 7000 Euro si
passa al regime normale di esonero dall'anno
seguente.
-Semplificato
(abrogato dal 2007): in caso di superamento della
soglia precedente, nell'anno seguente si applicava questo regime,
valido fino a 20658 Euro. di cifra d'affari (per almeno
2/3 ricompresi nella Tabella A parte I). Tenuta di
libro contabile Iva, oppure di un registro Corrispettivi, bollato.
Emissione delle fatture (salvo ai privati, per i quali non si emette
scontrino, ma si registra solo il corrispettivo nell'apposito
registro Iva). Numerazione e conservazione delle fatture fornitori.
Registrazione riepilogativa delle fatture (imponibile e Iva divise
per aliquota), liquidazione una volta all'anno dell'Iva ( Iva
vendite - Iva aquisti) e suo versamento, il tutto entro il termine
della dichiarazione Iva. Vi sono particolari adempimenti per
le aziende che svolgono attività accessorie e/o di servizi legate
all'apicoltura (aziende agricole miste), ma che non risultano
cessione di beni di cui alla tab. A parte I ( servizi di
impollinazione ....).
DAL 2007 QUESTO REGIME E'
STATO ABOLITO E VIGE SOLO IL REGIME SPECIALE DI ESONERO O IL REGIME
Normale. Viene abolito il regime IVA “semplificato”
destinato ai produttori agricoli con volume d’affari non
superiore
a 20658 Euro cui alla Tab. A, parte I. Gli agricoltori
che usufruivano di tale regime saranno perciò tenuti alla
registrazione delle fatture entro i termini ordinari e al versamento
trimestrale o mensile dell’imposta, ferma restando la detrazione in
base alle percentuali di compensazione tipica del regime speciale
agricolo ( IVA vendite-Iva vendite x % di compensazione
).
-Normale NON ESONERO:
come tutte le imprese commerciali, viene applicato anche agli
apicoltori che NON hanno raggiungimento 2/3
dei prodotti ceduti ricompresi nella Tabella A parte I.
Attenzione, questo regime esce completamente dal contesto
dell'Iva agricola e delle sue agevolazioni. Richiede l'emissione
dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale, per le cessioni al
dettaglio. Si può aderire anche per opzione con una
durata di 3 anni a partire dal 01.01 dell'anno.
Attenzione in TUTTI I REGIMI DI
ESONERO, il mancato raggiungimento dei 2/3 dei prodotti
ceduti ricompresi nella Tabella A parte I, fa cessare il regime
immediatamente e non nell'anno nuovo, passando così al regime di NON
ESONERO. La liquidazione Iva dell'anno in corso
và eseguita con il regime di
Esonero ( IVA vendite-Iva vendite x % di compensazione), passando da
tale procedura al regime Normale nel nuovo anno, mentre la
registrazione delle fatture e autofatture, và fatta entro i termini
della dichiarazione dei redditi/IVA con il relativo versamento
IVA.
Informazioni tratte dalla Normativa
tributaria al 03/01/2008, queste sono opinioni personali e non
vincolanti. |