NORMATIVA IVA IN AGRICOLTURA (D.P.R. 633/1972 e successive modifiche/integrazioni) anno 2007/2008

L'articolo 34 regola in particolare il " regime speciale" in agricoltura. Essendo l'apicoltura parte integrante delle attività agricole citate dal c.c. art.2135, essa soggiace, anche ai fini IVA e IRPEF, ai particolari regimi dettati per questa. Essendo i prodotti dell'arnia (api, miele, cera, polline, propoli...) inquadrati nella tabella A parte I del DPR 633/72, gli apicoltori erano soggetti a tre possibili regimi Iva (dunque adempimenti ad essi legati):  Speciale di Esonero, Semplificato di Esonero, Ordinario. Qualora gli apicoltori non rispettino il parametro dei   2/3 dei prodotti della Tabella A parte I, passano al NON ESONERO.

La differenza tra il regime di esonero e non esonero é che l'IVA calcolata in regime di esonero é data da ( IVA vendite-Iva vendite x % di compensazione), mentre nel regime di non esonero ( IVA vendite-Iva acquisti )

-Speciale di esonero: dal 2007 applicabile agli apicoltori con cifra d'affari, nell'anno precedente, non superiore a 7000 Euro. I prodotti devono, per almeno 2/3 essere ricompresi nella Tabella A parte I.  Questi apicoltori devono solo conservare le fatture ricevute e non possono emettere fattura (sarà il loro cliente, se imprenditore, ad emetterla come autofattura). Alle cessioni dei prodotti della Tab. A parte I si applicano le percentuali di compensazione che sono: per il miele 9%, api 7,5%, idromele 4%. Inoltre non sono obbligati ad emettere scontrino fiscale, per la vendita sul luogo di produzione o altrove.   Devono conservare e numerare le fatture di acquisto/bollette doganali. Non é più richiesto trasmettere annualmente per via telematicamente i corrispettivi

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In Caso di supermanto dei 7000 Euro si passa al regime normale di esonero dall'anno seguente.         

-Semplificato (abrogato dal 2007): in caso di superamento della soglia precedente, nell'anno seguente si applicava questo regime, valido  fino a 20658 Euro. di cifra d'affari (per almeno 2/3  ricompresi nella Tabella A parte I).   Tenuta di libro contabile Iva, oppure di un registro Corrispettivi, bollato. Emissione delle fatture (salvo ai privati, per i quali non si emette scontrino, ma si registra solo il corrispettivo nell'apposito registro Iva). Numerazione e conservazione delle fatture fornitori. Registrazione riepilogativa delle fatture (imponibile e Iva divise per aliquota), liquidazione una volta all'anno dell'Iva ( Iva vendite - Iva aquisti) e suo versamento, il tutto entro il termine della dichiarazione Iva.  Vi sono particolari adempimenti per le aziende che svolgono attività accessorie e/o di servizi legate all'apicoltura (aziende agricole miste), ma che non risultano cessione di beni di cui alla tab. A parte I ( servizi di impollinazione ....).  

DAL 2007 QUESTO REGIME E' STATO ABOLITO E VIGE SOLO IL REGIME SPECIALE DI ESONERO O IL REGIME Normale. Viene abolito il regime IVA “semplificato” destinato ai produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 20658 Euro cui alla Tab. A, parte I. Gli agricoltori che usufruivano di tale regime saranno perciò tenuti alla registrazione delle fatture entro i termini ordinari e al versamento trimestrale o mensile dell’imposta, ferma restando la detrazione in base alle percentuali di compensazione tipica del regime speciale agricolo ( IVA vendite-Iva vendite x % di compensazione ).

-Normale NON ESONERO: come tutte le imprese commerciali, viene applicato anche agli apicoltori  che NON hanno raggiungimento  2/3 dei prodotti ceduti ricompresi nella Tabella A parte I. Attenzione, questo regime esce completamente dal contesto dell'Iva agricola e delle sue agevolazioni. Richiede l'emissione dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale, per le cessioni al dettaglio.
Si può aderire anche per opzione con una durata di 3 anni a partire dal 01.01 dell'anno.

Attenzione in TUTTI I REGIMI DI ESONERO, il mancato raggiungimento dei 2/3 dei prodotti ceduti ricompresi nella Tabella A parte I, fa cessare il regime immediatamente e non nell'anno nuovo, passando così al regime di NON ESONERO. La liquidazione Iva dell'anno in corso và eseguita con il regime di  Esonero ( IVA vendite-Iva vendite x % di compensazione), passando da tale   procedura al regime Normale nel nuovo anno, mentre la registrazione delle fatture e autofatture, và fatta entro i termini della dichiarazione dei redditi/IVA con il relativo versamento IVA.

Informazioni tratte dalla Normativa tributaria al 03/01/2008, queste sono opinioni personali e non vincolanti.