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Normativa
Imposte sul reddito in apicoltura
Abbiamo parlato in precedenza dei regimi iva in
agricoltura e dunque in apicoltura. Per quanto riguarda le Imposte
sul reddito abbiamo l' IRPEF ( Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche) e l'IRAP ( Imposta Regionale sulle Attività
Produttive). Per quanto riguarda l' IRPEF, il reddito prodotto in
agricoltura é determinato dalla rivalutazione delle rendite
catastali (agraria), dunque, deve avere a disposizione un terreno,
non importa se in proprietà, in usufrutto o in affitto. Il Ministero
delle Finanze emette delle tabelle nelle quali si prevede quanti
capi (famiglie) siano allevabili per ettaro di terreno (in base al
classamento catastale).Se l'allevatore, in base ai parametri stimati
dal fisco, dispone di un terreno sufficiente per l'allevamento di
tutti i suoi animali, l'attività svolta rientra nel reddito agrario
connesso al terreno e non é produttivo di ulteriore reddito
tassabile. Basta quindi versare al fisco quanto dovuto per il
reddito agrario. Qualora il terreno non sia sufficiente per il
numero degli animali allevati, l'attività risulta produttiva di un
reddito superiore a quello connesso al semplice terreno e per
determinarlo si devono applicare le tabelle ministeriali che
indicano il maggior reddito per capo allevato, oltre le
potenzialità del terreno.Questo si sommerà al reddito agrario.
Le tre tabelle ministeriali riguardano: le fasce di
qualità del terreno (L'allevatore per stabilire la fascia di qualità
relativa al proprio terreno non deve considerare la coltura
attualmente praticata, ma quella risultante dal catasto dei
terreni), dunque il numero di animali allevabili; la
tariffa media del reddito agrario; la tabella di determinazione del
reddito di allevamento in base alla specie di animali che rientrano
nella determinazione parametrale del reddito (va ricordato che le
api sono sempre state comprese come alveari, cioè famiglie d'api),
la durata del ciclo di allevamento (per le famiglie d'api non è
indicata), l'imponibile per ogni capo allevato in eccedenza alla
potenzialità del terreno. Chi non dispone di terreno in affitto o
in proprietà non può determinare il reddito da allevamento con le
modalità vista in precedenza, così come non può farlo chi ha terreni
in comodato, Società di Capitali, Cooperative, Società di persone.
In questi casi, il reddito imponibile deve essere determinato
come reddito d'impresa cioè contrapponendo ricavi e
costi inerenti. Come conseguenza, si impone la tenuta di tutti i
libri obbligatori di cui all'art. 14 del D.P.R. 600/73, oltre,
naturalmente, ai libri sociali previsti dal Codice Civile per la
propria natura giuridica.
Il reddito di allevamento,
determinato applicando i parametri equivale ad un comune reddito
d'impresa.Ciò comporta l'obbligo di tenere i libri contabili che,
per i redditi di allevamento, ai soli fini fiscali, si riducono ad
uno solo, il "Registro di Carico e Scarico degli animali
allevati".
Il registro deve essere bollato prima
dell'uso, presso l'Ufficio del Registro o un Notaio o presso
la CCIAA. Le registrazioni devono essere effettuate entro 60
giorni dalla data dell'operazione e gli apicoltori,
devono rilevare tutte le famiglie allevate e cioè anche quelle che
rientrano nei limiti del reddito agrario. Non devono essere annotati
il prezzo di vendita o di acquisto, ma solo il numero delle
famiglie.L'obbligo della tenuta del registro decorre dal momento in
cui il terreno disponibile non é più sufficiente per le famiglie
d'api allevate. E' comunque consigliabile la tenuta del registro in
ogni caso, per poter superare le presunzioni che il fisco potrebbe
sollevare in caso di accertamento. Sono previste gravi sanzioni
per la mancata tenuta del registro di carico e scarico degli animali
allevati
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