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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24
aprile 2001;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio
2001;
Sulla proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero, della sanita', dell'ambiente, per
la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le
politiche comunitarie;
E m a n a il seguente decreto
legislativo:
CAPO I Soggetti e attivita'
Art. 1. Imprenditore
agricolo
1. L'articolo 2135 del codice
civile e' sostituito dal seguente: "E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le
attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo
o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla
legge".
2. Si considerano imprenditori
agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro
consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita'
di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti
dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.
Art. 2. Iscrizione al
registro delle imprese
1. L'iscrizione degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e
seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di
certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi
speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice
civile.
Art. 3. Attivita'
agrituristiche
1. Rientrano fra le attivita'
agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730,
ancorche' svolte all'esterno dei beni fondiari nella
disponibilita' dell'impresa, l'organizzazione di attivita'
ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore
fruizione e conoscenza del territorio, nonche' la degustazione
dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai
sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalita'
dell'ospitalita' agrituristica si intende riferita alla durata
del soggiorno dei singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad
attivita' agrituristiche, e sono considerati lavoratori
agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale,
assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo
230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati
destinati ad attivita' agrituristiche si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo
10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' di cui
all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere
architettoniche.
Art. 4. Esercizio
dell'attivita' di vendita
1. Gli imprenditori agricoli,
singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di
cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono
vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio
della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente
dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei
prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa
comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al
comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del
richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e
degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi
compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare
la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree
pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e'
indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare
la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo,
ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.
5. La presente disciplina si
applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati,
ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate
al completo sfruttamento del ciclo produttivo
dell'impresa.
6. Non possono esercitare
l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli,
singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche
i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento
delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un
periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta
disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non
applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto
legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei
ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti
dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia
superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali
ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano le
disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
CAPO II Contratti agrari,
integrita' aziendale e distretti
Art. 5. Modifiche alla legge
3 maggio 1982, n. 203
1. Dopo l'articolo 4 della legge
3 maggio 1982, n. 203, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis
(Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il
locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a
quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla
diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in
affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le
offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le
offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto
definite dal locatore e dai terzi al sensi del terzo comma
dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come
sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente
legge.
2. L'obbligo di cui al comma 1
non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non
intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del
rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del
conduttore ai sensi dell'articolo 5.
3. Il conduttore ha diritto di
prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi
previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal
locatore.
4. Nel caso in cui il locatore
entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia
concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente
comunicare le offerte ricevute secondo le modalita' e i
termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni piu' favorevoli
di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il
diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al
comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del
contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del
diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto
alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore
con il terzo.".
Art. 6. Utilizzazione
agricola dei terreni demaniali e patrimoniali
indisponibili
1. Le disposizioni recate dalla
legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive
modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive
modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o
soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o
del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici,
territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni
golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione
amministrativa.
2. L'ente proprietario puo'
recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto
di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e
pagamento di una indennita' per le coltivazioni in corso che
vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o
equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba
essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la
demanialita' o l'indisponibilita' e' posta.
3. Sui terreni di cui al comma 1
del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti,
le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o
quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo
16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso
l'autorita' competente non puo' emettere parere favorevole se
i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono
la loro utilita' anche dopo la restituzione del terreno alla
sua destinazione istituzionale.
4. Gli enti di cui al comma 1
del presente articolo, alla scadenza della concessione
amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione
e la locazione dei terreni di loro proprieta' devono adottare
procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal
fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo
23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come
sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3
maggio 1982, n. 203.
Art. 7. Prelazione di piu'
confinanti
1. Ai fini dell'esercizio del
diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente
all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817, nel caso di piu' soggetti confinanti, si
intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la
presenza come partecipi nelle rispettive imprese di
coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo
principale di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o in
cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di
essi nonche' il possesso da parte degli stessi di conoscenze e
competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento
(CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
Art. 8. Conservazione
dell'integrita' dell'azienda agricola
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si
applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende
agricole ubicate in comuni non montani.
Art. 9. Soci di societa' di
persone
1. Ai soci delle societa' di
persone esercenti attivita' agricole, in possesso della
qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a
titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si
applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie
stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti
soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del
raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo
prescritto, si computa anche l'apporto delle unita' attive
iscritte nel rispettivo nucleo familiare.
Art. 10. Attribuzione della
qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale
1. All'articolo 12 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "Le societa' sono considerate imprenditori agricoli
a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto
sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed
inoltre: a) nel caso di societa' di persone qualora almeno
la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa' in
accomandita la percentuale si riferisce ai soci
accomandatari; b) nel caso di societa' cooperative qualora
utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed
almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale; c) nel caso di
societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del
capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a
titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque
essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o
azioni. A tal fine lo statuto puo' prevedere un diritto di
prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui
altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a
terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni
o la propria quota, determinando le modalita' e i tempi di
esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale e' tenuto a darne
comunicazione all'organo di amministrazione della societa'
entro quindici giorni.".
2. Restano ferme le disposizioni
di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Art. 11. Attenuazione dei
vincoli in materia di proprieta' coltivatrice
1. Il periodo di decadenza dai
benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di
formazione e di arrotondamento di proprieta' coltivatrice e'
ridotto da dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del
mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti
benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque
anni dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza
dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo
di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione
agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso
a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di
affini entro il secondo grado, che esercitano l'attivita' di
imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice
civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti
i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche
comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire
l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a
promuovere il prepensionamento nel settore.
4. All'articolo 11 della legge
14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo comma, le parole: "trenta anni"
sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni"; b) dopo il
terzo comma e' inserito il seguente: "Il suddetto vincolo
puo' essere, altresi', revocato, secondo le modalita' di cui
al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la
destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti
urbanistici vigenti.".
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto
posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 12. Operazioni fondiarie
dell'ISMEA
1. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse
finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al
titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante
interventi degli enti di sviluppo nella formazione della
proprieta' coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati
alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1,
della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si
applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13. Distretti rurali e
agroalimentari di qualita'
1. Si definiscono distretti
rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36,
comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive
modificazioni, caratterizzati da un'identita' storica e
territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra
attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla
produzione di beni o servizi di particolare specificita',
coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e
territoriali.
2. Si definiscono distretti
agroalimentari di qualita' i sistemi produttivi locali, anche
a carattere interregionale, caratterizzati da significativa
presenza economica e da interrelazione e interdipendenza
produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da
una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della
vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da
produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono
all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti
agroalimentari.
CAPO III Rapporti con le
pubbliche amministrazioni
Art. 14. Contratti di
collaborazione con le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni
possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi
dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle
vocazioni produttive del territorio e la tutela delle
produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari
locali.
2. I contratti di collaborazione
sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo
dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la
valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
biologici e di qualita', anche tenendo conto dei distretti
agroalimentari, rurali e ittici.
3. Al fine di assicurare
un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la
conoscenza della provenienza della materia prima e della
peculiarita' delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura,
possono concludere contratti di promozione con gli
imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio
dell'attivita' di impresa ad assicurare la tutela delle
risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio
culturale e del paesaggio agrario e forestale.
Art. 15. Convenzioni con le
pubbliche amministrazioni
1. Al fine di favorire lo
svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto
idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al
comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche
amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli
Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni
amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere
pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche
amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono
stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di
importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di
imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di
imprenditori in forma associata.
CAPO IV Rafforzamento della
filiera agroalimentare
Art. 16. Interventi per il
rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente
dai produttori agricoli
1. Il regime di aiuti istituito
dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, e' finalizzato anche a favorire il
riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della
sicurezza alimentare e della tracciabilita' degli alimenti e
si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite
direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese: a) le
societa' cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano
prevalentemente prodotti conferiti dai soci; b) le
organizzazioni di produttori e loro forme associate
riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente
decreto; c) le societa' di capitali in cui oltre il 50 per
cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori
agricoli o dalle societa' di cui alle lettere a) e b).
Art. 17. Trasferimento di
adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli
1. Il rispetto del criterio
fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla
garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico
ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente
stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento
(CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al
regolamento (CE) n. 1260/99, e' assicurato con la
dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari,
dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti
stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali,
con i produttori interessati alla produzione oggetto degli
investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di
imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto
criterio e' assicurato almeno mediante l'utilizzazione
prevalente, nelle attivita' di trasformazione e di
commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei
produttori associati.
2. Le amministrazioni competenti
in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i
termini e le modalita' che consentono di soddisfare il
criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio
costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli
investimenti, anche in relazione alla restituzione del
contributo erogato.
3. Al fine di consentire
l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai
produttori da parte delle imprese beneficiarie delle
provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai
soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti
dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a
non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti
di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° ottobre 1991, n.
265, si intende a tutti gli effetti assolto purche' esso sia
stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente
previsto.
Art. 18. Promozione dei
processi di tracciabilita'
1. Con atto di indirizzo e
coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed il Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono definite le modalita' per la promozione, in
tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un
sistema volontario di tracciabilita' degli alimenti, dei
mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e
delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o
di un mangime in base ai seguenti criteri: a) favorire la
massima adesione al sistema volontario di tracciabilita' anche
attraverso accordi di filiera; b) definire un sistema di
certificazione atto a garantire la tracciabilita',
promuovendone la diffusione; c) definire un piano di
controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento
del sistema di tracciabilita'.
2. Le amministrazioni
competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attivita'
agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti
dall'ordinamento nazionale, assicurano priorita' alle imprese
che assicurano la tracciabilita', certificata ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 19. Commissione
interministeriale per la sicurezza alimentare
1. E' istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato, la Commissione
interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione
attua il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni
competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando
le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i
problemi connessi all'istituzione dell'Autorita' europea per
gli alimenti ed all'individuazione del punto di contatto
nazionale con detta Autorita'.
2. La Commissione di cui al
comma 1 e' composta di otto membri, designati, uno ciascuno,
dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le
politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della
sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle politiche agricole e forestali.
3. A conclusione dei propri
lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione,
anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia
di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza
alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale
dell'Autorita' europea per gli alimenti.
Art. 20. Istituti della
concertazione
1. Nella definizione delle
politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo
agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che e' convocato con cadenza almeno trimestrale.
Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui
all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di
tre rappresentanti designati dal Consiglio
medesimo.
2. Le modalita' delle ulteriori
attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.
Art. 21. Norme per la tutela
dei territori con produzioni agricole di particolare qualita'
e tipicita'
1. Fermo quanto stabilito dal
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato
dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi
o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le
regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle
rispettive competenze: a) la tipicita', la qualita', le
caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le
tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e
alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a
denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a
denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione
geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata
(IGT); b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con
tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) le
zone aventi specifico interesse agrituristico.
2. La tutela di cui al comma 1
e' realizzata, in particolare, con: a) la definizione dei
criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato
dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n.
389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli
obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo
decreto legislativo n. 22 del 1997; b) l'adozione dei piani
territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle
zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento
e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997,
come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389
del 1997.
Art. 22. Sorveglianza
rinforzata
1. I vegetali, le sementi, i
prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti
assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di
sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi
geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico
monitoraggio territoriale.
2. I Servizi fitosanitari
regionali, nell'ambito delle attivita' ispettive previste
dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti
vegetali, collaborano con le strutture incaricate
dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente
modificati.
3. Le modalita' per
l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare
omogeneita' di interventi e raccordo operativo con il Servizio
fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole
e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri
della sanita' e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci
dello Stato, delle regioni e delle province.
Art. 23. Prodotti di
montagna
1. Le denominazioni "montagna",
"prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per
i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano
prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite
dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3
della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e
dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.
Art. 24. Indicatori di tempo
e temperatura
1. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per
promuovere l'indicazione in etichetta delle modalita' di
conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al
tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed
all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti
agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve
durabilita'.
Art. 25. Organizzazioni
interprofessionali
1. All'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, all'alinea, le parole:
"qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti:
"un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361"; b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) raggruppi organizzazioni nazionali di
rappresentanza delle attivita' economiche connesse con la
produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti
agricoli"; c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2.
Le organizzazioni possono costituire fondi per il
conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e
regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base
alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal
decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei
contributi e delle regole predette le delibere devono essere
adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli
associati interessati al prodotto. 2-bis. Il riconoscimento
puo' essere concesso ad una sola organizzazione
interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi in
sezioni regionali o interregionali. 2-ter. Gli accordi
conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non
possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione
di quelli che risultino da una programmazione previsionale e
coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di
mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che
abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di
offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita'
degli associati interessati al prodotto. 2-quater. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
per: a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di
cui alla lettera b) del comma 1; b) il riconoscimento ed i
controlli delle organizzazioni interprofessionali; c) la
nomina degli amministratori; d) la definizione delle
condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le
regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche'
l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare
almeno il 75 per cento della produzione o della
commercializzazione sul territorio nazionale.".
Art. 26. Organizzazioni di
produttori
1. Le organizzazioni di
produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di: a)
assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento
della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo; b) concentrare l'offerta e
commercializzare la produzione degli associati; c) ridurre
i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla
produzione; d) promuovere pratiche colturali e tecniche di
produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli
animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni
e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle
acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la
biodiversita'.
2. Ai fini del riconoscimento,
le organizzazioni di produttori e le loro forme associate
devono assumere una delle seguenti forme giuridiche
societarie: a) societa' di capitali aventi per oggetto
sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui
capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o
da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa'
cooperative agricole e loro consorzi; b) societa'
cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi con
attivita' esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del
codice civile o societa' consortili di cui all'articolo
2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori
agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai
fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che
ne facciano richiesta a condizione che gli statuti: a)
prevedano l'obbligo per i soci almeno di: 1) applicare in
materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale
le regole dettate dall'organizzazione; 2) aderire, per
quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' delle
organizzazioni, ad una sola di esse; 3) far vendere almeno
il 75% della propria produzione direttamente
dall'organizzazione; 4) versare contributi finanziari per
la realizzazione delle finalita' istituzionali; 5)
mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai
fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici
mesi; b) contengano disposizioni concernenti: 1) regole
atte a garantire ai soci il controllo democratico
dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da
essa adottate; 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli
obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei
contributi finanziari o delle regole fissate dalle
organizzazioni; 3) le regole contabili e di bilancio
necessarie per il funzionamento
dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni di
produttori e le loro forme associate devono, altresi',
rispondere ai criteri previsti dal presente decreto
legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un
numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione
commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale
si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo
27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a
disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo
stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la
commercializzazione del prodotto e garantire altresi' una
gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle
finalita' istituzionali.
5. Le regioni determinano, con
propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalita' per
il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di
produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per
il riconoscimento e per la revoca del relativo
provvedimento.
6. Spettano al Ministero delle
politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento,
controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle
associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n.
300.
7. Entro ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le
associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge
20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione
in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo.
Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente
sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione
e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non
adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca
del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti in essere
ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei
relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella
misura di lire un milione.
Art. 27. Requisiti delle
organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di
produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare
un numero minimo di produttori aderenti come determinati in
relazione aciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un
volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel
5 per cento del volume di produzione della regione di
riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il
volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantita'
o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono
ridurre nella misura massima del 50 per cento detta
percentuale, nei seguenti casi: a) qualora le regioni
procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo
1 ai sensi della normativa comunitaria; b) qualora
l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento
abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite
svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria; c)
qualora la quota prevalente della produzione commercializzata
dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica
ai sensi della vigente normativa.
2. Le regioni possono, inoltre,
derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato
1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il
50 per cento del volume di produzione della regione di
riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori
chieda il riconoscimento per i vini di qualita' prodotti in
regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30
per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per
cento dei produttori della zona classificata
V.Q.P.R.D.
3. Le regioni possono stabilire
limiti superiori a quelli di cui al comma 1.
4. Qualora una organizzazione di
produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate
in piu' regioni, e' competente al riconoscimento la regione
nel cui territorio e' stato realizzato il maggior valore della
produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono
effettuati dalle regioni interessate su richiesta della
regione competente al riconoscimento.
Art. 28. Programmi di
attivita' delle organizzazioni di produttori e delle loro
forme associate
1. Le organizzazioni di
produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di
esercizio alimentato dai contributi dei soci e da
finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di
attivita' che debbono prevedere: a) azioni rivolte al
miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della
loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la
promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione
presso i consumatori, alla promozione della diffusione di
sistemi di certificazione della qualita' e di tracciabilita'
dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti
biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante
metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione
rispettosi dell'ambiente; b) misure destinate a promuovere
l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose
dell'ambiente, nonche' le risorse umane e tecniche necessarie
per l'accertamento dell'osservanza della normativa
fitosanitaria vigente; c) azioni rivolte alla realizzazione
e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore
azione volta al perseguimento delle proprie finalita'.
Art. 29. Aiuti alle
organizzazioni di produttori ed alle loro forme
associate
1. Le regioni ed il Ministero
delle politiche agricole e forestali possono concedere,
rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle
loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento
delle attivita', conformemente agli orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Art. 30. Adeguamento delle
borse merci
1. Le contrattazioni delle merci
e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, sono svolte anche attraverso
strumenti informatici o per via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi
le modalita' di gestione, di vigilanza e di accesso alle
negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo
sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in
conformita' a quanto stabilito dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre
2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche
da postazioni remote, ad una unica piattaforma
telematica.
3. Entro il termine del periodo
sperimentale di cui al comma 2, il Ministro delle attivita'
produttive emana un regolamento per il funzionamento del
sistema telematico delle borse merci italiane.
4. Fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di
prezzi di riferimento e di quantita' delle merci e delle
derrate negoziate in via telematica sono oggetto di
comunicazione, da parte delle societa' di gestione, alle
Deputazioni delle Borse merci, nonche' di pubblicazione nel
bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge
20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei
confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili
agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.
Art. 31. Programmazione
negoziata
1. Nel documento di
programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di
programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il
periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire
attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in
agricoltura.
2. Nell'ambito dei fondi
stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della
legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli
obiettivi di cui al comma 1.
CAPO V Disposizioni diverse
Art. 32. Procedure di
finanziamento della ricerca
1. Per gli enti del settore di
ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo
decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione
dell'attivita', il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' autorizzato ad erogare acconti sulla base delle
previsioni contenute nel decreto di riparto, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
Art. 33. Disposizioni per gli
organismi pagatori
1. I procedimenti per erogazioni
da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15
giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei
cui confronti siano pervenute da parte di organismi di
accertamento e di controllo, notizie circostanziate di
indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio
comunitario o nazionale, finche' i fatti non siano
definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai
sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di
idonea garanzia da parte dei beneficiari.
3. Il Comitato preposto
all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui
al comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
165 del 1999, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 188 del 2000, e' l'organo di
gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera in
regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e
contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale,
sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole
e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza
esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA.
4. Il consiglio di
amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di
cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche
alle disposizioni dello statuto, del regolamento di
amministrazione e contabilita' e del regolamento del personale
che si rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3,
prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza
del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso
attribuite.
5. La dotazione finanziaria
dell'organismo pagatore dell'AGEA e' determinata annualmente
in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di
direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 34. Garanzie
1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio
1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta
e della cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e
4 del medesimo decreto, e' esteso ai settori agricolo,
agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la
cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di
garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C
71/07.
Art. 35. Ambito di
applicazione
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
Art. 36. Disposizioni
finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal
presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895
miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere
dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma
2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a
decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per
l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si
provvede: a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23
dicembre 2000, n. 388; b) per l'anno 2003 mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
- dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Allegato 1 (art. 27, comma
1)
| |
Settore |
Numero
produttori |
| A |
Apistico |
50 |
| B |
Avicunicolo |
50 |
| C |
Cerealicolo-oleaginoso |
100 |
| D |
Florovivaistico |
50 |
| E |
Olivicolo |
50 |
| F |
Pataticolo |
100 |
| G |
Sementiero |
100 |
| H |
Sughericolo |
200 |
| I |
Tabacchicolo |
100 |
| J |
Vitivinicolo |
100 |
| K |
Zootecnico |
100 |
| L |
|
|
| L1 |
Produzioni
bovine |
100 |
| L2 |
Produzioni
ovicaprine |
100 |
| L3 |
Produzioni
suine |
100 |
| L4 |
Produzioni
lattiero-casearie |
100 |
| |
Altri
settori |
50 | |