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REGOLAMENTO (UE)
889/2008 Apicoltura Biologica
E' stato approvato il
Regolamento CE 889/2008 relativo alla "Modalitą di applicazione del
Re. Ce 834/2007 relativo alla produzione biologica e alla loro
etichettatura. Tali nuove norme sono applicabili dal 01 gennaio 2009
in tutta l'Europa.
In Particolare
1. Si deve privilegiare l'ape
mellifica nelle sue sottospecie locali.
2. E' ammesso il ricorso a
regine e sciami non Bio al massimo per il 10% del proprio patrimonio
apistico, nel rinnovo degli apiari.
3. Nei periodi produttivi gli
apiari devono essere ubicati in zone a coltivazione biologica a
flora spontanea nel raggio di 3 km.,
4. Possono essere usati
integratori alimentari (zucchero, sciroppi) bio.
5. Le colonie malate possono
essere trattate con medicinali veterinari, devono essere isolati in
apposito apiario e i favi sotituiti.
6. E' ammesso l'uso degli acidi
organici (lattico, formico, ossalico, acetico) e dei cristalli
evaporanti( timolo, eucaliptolo, canfora).
7. Nella stessa azienda sono
ammessi apiari bio e non bio.
8. E' ammesso l'uso di cera non
bio purché le analisi ne attestino l'estraneitą di residui non
ammessi |