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CAPITOLO II AMMISSIONE DEGLI ALLEVATORI ALLE SEZIONI DELL'ALBO Art. 7 1. L'adesione all'Albo è volontaria. 2. Possono essere ammessi all'Albo gli allevatori di api regine che dispongano di un numero di alveari tale da garantire il rispetto delle metodologie di allevamento previste dai programmi di miglioramento genetico predisposti dall'Ufficio Centrale, sentita la Commissione Tecnica Centrale. 3. Gli allevamenti in loro possesso debbono: a) essere costituiti da colonie d'api rispondenti ai caratteri di razza prescritti nelle norme tecniche delle rispettive sezioni; b) essere sottoposti al controllo e alla vigilanza veterinaria per quanto riguarda le malattie delle api soggette a denuncia; c) essere sottoposti al controllo delle metodologie di allevamento e delle strutture in ordine ai requisiti contemplati dal programma di miglioramento genetico predisposto dai competenti Organi dell'Albo. 4. L'ammissione alla sezione Apis mellifera ligustica è consentita agli allevatori che operano in tutto il territorio nazionale, esclusa la Sicilia, salvo le zone con particolari e documentate condizioni di isolamento verificate dall'Ufficio Centrale. 5. L'ammissione alla sezione Apis mellifera sicula è consentita ai soli allevatori che operano in Sicilia. Art. 8 1. La domanda di ammissione all'Albo deve essere presentata in duplice copia all'Ufficio Centrale conformemente al modello allegato al presente Disciplinare (allegato 1). 2. L'allevatore si impegna ad allevare, negli apiari controllati e autorizzati, solo api regine della razza corrispondente alla sezione per cui presenta domanda di ammissione, a commercializzare soltanto api regine provenienti da detti allevamenti, a partecipare ai programmi di miglioramento genetico promossi dalla Commissione Tecnica Centrale e ad accettare il presente Disciplinare e le eventuali successive modifiche apportate dagli Organi competenti. 3. La domanda deve essere corredata: a) da una relazione redatta secondo l'allegato 2 al presente Disciplinare e contenente gli elementi tecnici che illustrino l'attività del richiedente e le caratteristiche delle strutture impiegate; b) da una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Centrale, relativa alla rispondenza dei campioni esaminati alle caratteristiche morfologiche proprie della razza alla cui sezione si fa richiesta di ammissione; c) dal certificato di sanità dell'allevamento rilasciato dal Servizio Veterinario competente per territorio. Art. 9
CAPITOLO III SCHEDE, MODULI E REGISTRI DELL'ALBO Art. 10 2. Per il funzionamento dell'Albo sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede: MOD. 1) Certificato di valutazione morfologica di rispondenza alla razza, rilasciato dall'Ufficio Centrale; MOD. 2) Scheda a punteggio compilata dagli esperti autorizzati dai competenti Organi dell'Albo o dai singoli allevatori, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Centrale; MOD. 3) Registro Generale dei soggetti sottoposti a selezione, tenuto dall'Ufficio Centrale; MOD. 4) Registro dei riproduttori, tenuto dall'ufficio Centrale. Art. 11 1. La scheda a punteggio per la valutazione dei caratteri produttivi, riproduttivi e comportamentali (MOD. 2), rilasciata dall'Ufficio Centrale, deve essere compilata per ogni soggetto sottoposto a valutazione e riconsegnata all'Ufficio Centrale al termine del ciclo di valutazione. 2. Il registro dei riproduttori contiene i dati anagrafici e di valutazione dei soggetti scelti e costituisce l'albero genealogico della popolazione selezionata. Art. 12
CAPITOLO IV IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO GENERALE Art. 13
CAPITOLO V ALBO DEGLI ESPERTI IN ANALISI SENSORIALE E IN ANALISI MELISSOPALINOLOGICA Art. 14
CAPITOLO VI OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DELL'ALBO Art. 15 1. L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione all'Albo si impegna: 1) ad osservare il presente Disciplinare nonchè le disposizioni impartite per il funzionamento dell'Albo; 2) a sottoporre le proprie colonie ai controlli di volta in volta stabiliti dai competenti Organi dell'Albo; 3) a fornire, quando richiesti dai competenti Organi dell'Albo, chiarimenti e notizie riguardanti il proprio allevamento. Art. 16 1. L'infrazione, da parte dell'allevatore interessato, di una o più norme del presente Disciplinare comporta, a seconda dei casi , i provvedimenti seguenti: a) ammonimento; b) sospensione a tempo determinato dall'Albo; c) radiazione dall'Albo; d) denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode. 2. I provvedimenti sono deliberati dalla Commissione Tecnica Centrale. Art. 17 1. Al finanziamento dell'Albo si provvede con: a) contributi statali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero per le Politiche Agricole. b) contributi in applicazione di leggi di carattere regionale o nazionale in materia di produzione e miglioramento zootecnico; c) contributi delle Associazioni apistiche a carattere nazionale; d) contributi da parte dell'Associazione Italiana Allevatori Api Regine; e) quote di iscrizione; f) eventuali altri proventi.
CAPITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI Art. 18
CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 19 Gli allevatori di api regine di razza ligustica iscritti all'omologo Albo istituito dalla Regione Emilia-Romagna saranno inseriti nell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Regine di cui al precedente art. 1, - sezione Apis mellifera ligustica- a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente Disciplinare, al Disciplinare delle norme tecniche di selezione e al Disciplinare dell'istituzione e funzionamento delle stazioni di fecondazione. (Allegato B) DISCIPLINARE DELLE NORME TECNICHE DI SELEZIONE CAPITOLO I STANDARD DI RAZZA Art. 1 SEZIONE Apis mellifera ligustica Spinola (1806) 1. Gruppo geografico di appartenenza (classificazione secondo Ruttner, 1988): Mediterraneo centrale - Europa sud-orientale. 2. Distribuzione Apis mellifera ligustica è presente in tutta la penisola ed in Sardegna; in quest'ultima isola sono presenti anche popolazioni ibride con A.m.mellifera. Nelle zone dell'arco alpino si rinvengono ibridi con le razze confinanti: A. m. mellifera nella parte occidentale e centrale e A. m. carnica nella parte centrale e orientale. A causa di continue e massicce importazioni, l'ape ligustica è presente anche in Sicilia dove però abbondano popolazioni ibride dovute alla locale A. m. sicula. Di tutte le razze dell'Europa continentale, la ligustica è quella che ha avuto la più piccola area originaria di distribuzione a causa delle barriere montuose e marittime entro le quali si è trovata confinata al termine dell'ultima glaciazione. Tuttavia la sua adattabilità ad un ampio spettro di condizioni climatiche ne ha permesso la colonizzazione in tutti i continenti ove sia praticata l'apicoltura, tanto che oggi essa è diffusa nel mondo più di ogni altra razza. 3. Caratteristiche biologiche e di comportamento Le api di razza ligustica sono particolarmente attive, docili e con una spiccata attitudine all'allevamento della covata, grazie anche all'elevata prolificità dell'ape regina. Nonostante l'eccezionale quantità di covata deposta e allevata, è poco incline alla sciamatura. Le colonie iniziano ad allevare covata sin dalla fine dell'inverno e mantengono una estesa area di allevamento indipendentemente dall'entità del flusso nettarifero e pollinifero, sino ad autunno inoltrato. 4. Caratteristiche morfologiche All'aspetto, A. m. ligustica si distingue soprattutto per il colore giallo-arancio dei primi urotergiti . La tabella seguente riporta i valori morfometrici (media e deviazione standard) utili per la discriminazione della ligustica tra le razze presenti in Europa (Ruttner, 1978-1988; Leporati et al., 1985).
Art. 2 SEZIONE Apis mellifera sicula Montagano (1911) 1. Gruppo geografico di appartenenza (classificazione secondo Ruttner, 1988): Mediterraneo centrale - Europa sud-orientale 2. Distribuzione Le api di razza sicula sono
diffuse esclusivamente in Sicilia. L'allevamento delle api di questa razza
La posizione sistematica di A. m. sicula rispetto alle altre razze mediterranee appare incerta; tuttavia la caratterizzazione morfologica, operata attraverso indagini biometriche sulle popolazioni presenti sull'isola in epoca precedente alla massiccia importazione di A. m. ligustica dal continente, depone a favore dell'individualità tassonomica dell'ape siciliana. Negli ultimi decenni la massiccia importazione nell'isola di api di razza ligustica, più adatte a un'apicoltura di tipo intensivo, ha compromesso l'integrità genetica delle popolazioni locali, tanto che oggi sono in atto iniziative per il recupero e la salvaguardia della sicula in purezza. In effetti allo stato attuale delle cose, in Sicilia prevalgono popolazioni di api ibride (Badino et al., 1984; Biondo et al., 1991; Sinacori et al., 1995). 3. Caratteristiche biologiche e di comportamento Le caratteristiche biologiche di A.m.sicula riflettono, in parte, un adattamento a condizioni ambientali di tipo mediterraneo e subtropicale, con riferimento particolare ai fattori climatici (estate calda e secca) e al comportamento di difesa da alcuni predatori. E' una razza abbastanza docile e dotata di buona tenuta del favo. Utilizza abbondantemente la propoli nella tarda estate e in autunno. Le colonie allevano covata e mantengono fuchi per quasi tutto l'anno, eccetto per un breve periodo invernale, all'epoca della sciamatura ciascuna produce decine di regine contemporaneamente. E' un'ape fortemente incline alla sciamatura, soprattutto quando è allevata nell'arnia tradizionale. 4. Caratteristiche morfologiche A.m.sicula si distingue a prima vista per il colore scuro. Infatti i primi tergiti addominali sono completamente bruni oppure presentano solo macchie gialle, ma non bande. I peli del torace e dell'addome sono giallastri e non grigi o bruni come nelle altre razze scure. Rispetto alla ligustica inoltre, pur avendo dimensioni corporee simili, presenta ali nettamente più piccole. La tabella seguente riporta i valori morfometrici (media e deviazione standard) dei caratteri utili per la discriminazione della sicula tra le razze presenti in Europa (Ruttner, 1978-1988; Valli et al., 1985).
CAPITOLO II Requisiti per l'iscrizione al registro dei riproduttori Art. 3 Requisiti morfologici 1. Possesso dei principali caratteri di razza previsti al capitolo I del presente Disciplinare. Art. 4 Requisiti funzionali a) Popolazioni locali Entro i limiti concessi dall'idoneità generale dell'habitat, le api si integrano negli ecosistemi di riferimento, adeguandosi con opportune risorse biologiche ed etologiche di specie, di razza e di popolazione ai fattori fisici ed alle risorse alimentari disponibili. In ciascun ambiente si sono perciò selezionati ecotipi particolari, in quanto risposte genotipiche a determinate condizioni di spazio, di clima e di assetto biocenotico. b) Valutazioni differenziate Lo studio dei diversi adattamenti delle popolazioni di api ai disparati ambienti reperibili nel nostro territorio consentirà di rilevare eventuali differenze utili a porre in luce ecotipi da valutare e, se opportuno, diffondere in ambienti adatti. La rispondenza delle colonie esaminate ai requisiti funzionali di razza verrà quindi valutata caso per caso dall'Ufficio Centrale in base a cognizioni scientifiche tempestivamente aggiornate. (Allegato C) DISCIPLINARE DELL'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE CAPITOLO I SCOPI E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE Art. 1 1. I piani di riproduzione controllata si possono realizzare mediante la fecondazione artificiale oppure, in condizioni di accoppiamento naturale, tramite l'utilizzo di stazioni di fecondazione, ovvero di aree prive di alveari al cui interno si collocano, limitatamente al periodo di accoppiamento, le colonie dei riproduttori. 2. I protocolli tecnici per attuare programmi di fecondazione artificiale sono fissati dalla Commissione Tecnica Centrale. 3. Le stazioni di fecondazione completamente isolate possono essere ubicate:
2) in aree di terra ferma non popolate da colonie di api per un raggio di 10 km; 4. Nei casi in cui sia impossibile realizzare un completo isolamento, sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale, si dovrà procedere alla saturazione dell'area adibita a stazione di fecondazione, con riproduttori maschili di origine controllata. Art. 2 1. L'area adibita a stazione di fecondazione deve possedere i seguenti requisiti: - non deve essere luogo di frequentazione di apiari nomadi; - non deve presentare caratteristiche favorevoli all'insediamento di sciami selvatici; - non deve essere interessata da fattori ambientali che rappresentino un ostacolo all'accoppiamento delle api (ad esempio .fattori climatici come venti forti, ecc.) CAPITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE Art. 3
2. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di gestione e controllo, per ogni stazione di fecondazione, la Commissione Tecnica Centrale nomina, nello specifico ambito territoriale, un responsabile scelto all'interno del Corpo degli Esperti. Art. 4 1. Gli allevatori che usufruiscono della stazione di fecondazione si impegnano a pianificare le fasi di allevamento dei riproduttori secondo le indicazioni dell'Ufficio Centrale, nell'ambito degli specifici piani di selezione. Si impegnano inoltre a fornire colonie allevatrici di fuchi, in quantità e in condizioni di forza adeguate al fine di garantire la disponibilità, nel periodo degli accoppiamenti, di un numero sufficiente di fuchi sessualmente maturi. 2. Non devono in alcun modo essere introdotti nella stazione di fecondazione riproduttori, fuchi e api regine, che non appartengano ai ceppi selezionati. Gli alveari di allevamento dei fuchi e i nuclei di fecondazione vanno pertanto preparati in modo da evitare questo inconveniente. E' altresì vietata in qualsiasi momento l'introduzione di colonie di api che non sia prevista da disposizioni tecniche in seno al programma di selezione. |